09:14 – 23/07/10 – La Collezione di Ordinanze Sospensive del TAR Lazio su Organici, Orario, ATA.

Pubblichiamo la collezione di Ordinanze Sospensive con cui il TAR del Lazio si è pronunciato in merito ad alcuni “effetti collaterali” provocati dalle recenti disposizioni in materia di avvio dell’a.s. 2010-2011.

Ordinanza TAR Lazio 3363 del 20 luglio 2010 Riduzione orario cattedre Istituti Tecnici Professionali
Ordinanza TAR Lazio 3360 del 20 luglio 2010 Organici docenti a.s. 2010 2011
Ordinanza TAR Lazio 3377 del 20 luglio 2010 Organici ATA a.s. 2010 2011
Ordinanza TAR Lazio 3358 del 20 luglio 2010 Circolare iscrizioni secondaria superiore a.s. 2010 2011
Vedi anche: 19:02 – 30/09/10 – Consiglio di Stato: Bocciata Riduzione Ore Tecnici e Professionali.

19:15 – 17/03/10 – Assegnazione Classi di Concorso: È Caos…

Si è tenuto ieri l’incontro al Miur convocato su un ordine del giorno che prevedeva un’informativa sull’organico dei docenti e sui provvedimenti attuativi dei nuovi regolamenti della scuola secondaria, in particolare sull’assegnazione degli insegnamenti previsti per le nuove prime alle classi di concorso e sulla individuazione degli ambiti disciplinari su cui operare la riduzione oraria nelle classi successive alle prime a 32 ore degli istituti tecnici ed a 34 ore degli istituti professionali.

Sugli organici non è stata fornita nessuna nuova informazione rispetto a quanto già comunicato nell’incontro dello scorso 23 febbraio. L’unica cosa certa è che il prossimo anno saranno tagliati 25.600 posti di docenti e 15.256 ATA.

Per quanto riguarda i nuovi ordinamenti della scuola superiore, mentre i regolamenti sono tutt’altro che definitivi (manca ancora la firma del Presidente della Repubblica, il parere della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), i provvedimenti successivi che dovrebbero attuare quei regolamenti sono ancora in alto mare.

Assegnazioni degli insegnamenti delle nuove prime alle classi di concorso

L’assegnazione degli insegnamenti delle prime del nuovo ordinamento alle classi di concorso è ancora in bozza e non è stato ancora deciso con quale atto sarà adottata. L’unica certezza è che saranno utilizzate le attuali classi di concorso, essendo stato rinviata la definizione delle nuove classi che dovrebbero quindi partire dall’a.s.2011/12.

Per molti insegnamenti saranno inizialmente previste numerose “atipicità”. Con le “atipicità” si assegna l’insegnamento di una stessa disciplina a più classi di concorso, e si lascia alle scuole l’onere di decidere a quale classe di concorso specifica, fra quelle indicate, vada assegnato, fermo restando l’obbligo ad assegnare queste ore al personale attualmente in servizio presso quella istituzione scolastica.

Le “atipicità” sono già state adottate negli scorsi anni per vari indirizzi sperimentali e spesso hanno determinato contenzioso e discrezionalità.

Riduzione di orario nelle classi successive dei tecnici e dei professionali

Per quanto riguarda la decurtazione delle ore nelle II, III e IV dei Tecnici e nelle II e III dei Professionali non è ancora disponibile alcun documento, vista la complessità della materia e delle diverse situazioni che nel corso degli anni si sono prodotte su impianti orari non esattamente omogenei, anche a fronte della stessa tipologia di indirizzo.

È stato ribadito che in ogni caso su questa materia la decisione spetta al Miur ed abbiamo quindi richiesto che il Miur stesso ribadisca tale principio a tutte le istituzioni scolastiche, con una nota ufficiale ed in tempi brevissimi, data la situazione di grande confusione e conflitto che si sta producendo in molte scuola, in cui sono stati convocati, inopportunamente, i collegi dei docenti per deliberare in merito.

Il Miur, condividendo la necessità di fermare questo incomprensibile, inutile ma dannoso processo si è impegnato in tal senso, dato che quelle diminuzioni vanno stabilite a livello nazionale per tutte le scuole e che quindi non è previsto alcuna delibera delle scuole stesse.

Confluenze automatiche e nuove denominazioni

Sulla gestione delle confluenze automatiche tra il vecchio e il nuovo ordinamento, per le sole classi prime, viste le numerose segnalazioni di anomalie e dimenticanze, abbiamo sollecitato la pubblicazione del quadro completo per provincia degli indirizzi/opzioni attivati nei vari istituti. L’attuale applicazione on-line del Miur non permette una visione complessiva del quadro dell’offerta formativa e la verifica della correttezza delle confluenze.

L’Amministrazione si è impegnata a fornirla a breve.

Licei musicali e coreutici

L’Amministrazione ha fornito l’elenco degli licei coreutici e musicali fino ad ora autorizzati: 28 licei musicali e 5 coreutici.

È stato specificato che sono stati autorizzati, non solo i percorsi sperimentali attivati con decreto ministeriale, così come previsto dalla bozza di Regolamento sui licei, ma anche quelli istituiti in convenzione con istituzioni AFAM e quelli presenti nelle delibere regionali sulla programmazione dell’offerta formativa per il 2010/11.

La FLC Cgil ha criticato i criteri assolutamente discrezionali con cui l’Amministrazione ha autorizzato i nuovi percorsi, tenuto conto che non dappertutto quei criteri sono stati coerentemente rispettati. Sarebbe alquanto opportuno che le istituzioni escluse, a questo punto, seppure in ritardo, facessero sentire la loro voce sia nei confronti dell’Amministrazione scolastica che degli enti locali.

Riguardo agli insegnamenti di indirizzo nei licei coreutici e musicali, l’Amministrazione ha dichiarato che per i primi, non esistendo attualmente una esperienza consolidata, si ricorrerà alle convenzioni con l’Accademia nazionale di danza per gli insegnamenti di indirizzo.

Per i licei musicali, dove invece c’è una maggiore esperienza ed una presenza più consolidata di personale, in fase transitoria saranno utilizzati prioritariamente i docenti in possesso dei titoli ora richiesti per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media e/o i docenti diplomati di conservatorio e abilitati per le classi di concorso A031 e A032.

L’insegnamento di Storia della musica sarà assegnato ai docenti della classe di concorso A031 , mentre nei licei musicali attualmente sperimentali, dovrebbero continuare ad insegnare i docenti ora utilizzati.

La riunione è stata quindi aggiornata al 31 marzo, data in cui dovrebbero esserci fornite maggiori informazioni sugli organici e sulla riduzione oraria nelle classi successive alle prime.

Fonte: CGIL Scuola Informa

11:35 – 17/02/10 – Mobilità Docente, Educativo, ATA: Nuovo Contratto 2010-2011.

Sottoscritto al Miur il nuovo contratto sulla mobilità di tutto il personale docente, educativo e Ata della scuola per il prossimo anno scolastico 2010-2011.

La data di scadenza per la presentazione di tutte le domande sarà definita dalla successiva ordinanza e prevista per il 22 marzo 2010.

Le domande dei docenti per e nell’ambito della scuola primaria e secondaria di primo grado, dovranno essere presentate obbligatoriamente mediante le istruzioni di questa Guida e seguendo le direttive della nota tecnica del 29 Gennaio 2010. Tutte le altre con la tradizionale procedura cartacea.

La firma del contratto sulla mobilità segue il primo incontro di avvio al ministero del confronto sugli organici, incontro in cui si è preso atto che le innovazioni, che riguarderanno in particolare la scuola secondaria di secondo grado, non avranno, per il prossimo anno scolastico, ripercussioni sulle procedure e sulle regole riguardanti la mobilità.

Sulla base di tale considerazioni la FLC Cgil, responsabilmente e insieme alle altre organizzazioni sindacali, ha ritenuto di non dovere procrastinare ulteriormente la firma del contratto e le conseguenti operazioni riguardanti la mobilità del personale. Questo nell’interesse di tutti i lavoratori ed anche al fine di consentire, nel caos generale in cui versa la scuola, quantomeno la presentazione delle domande di mobilità in tempi distesi.

Nel nuovo contratto sono state apportate diverse modifiche ed integrazioni sulle quali pubblicheremo, nel più breve tempo possibile, una scheda dettagliata.

Si è però persa l’occasione per pervenire a significative innovazioni sul versante delle tabelle di valutazione dei punteggi, come richiesto ripetutamente dalla FLC Cgil.

In particolare la FLC Cgil ha posto l’esigenza:

  • di valutare allo stesso modo il servizio pre-ruolo sia nella mobilità volontaria che in quella d’ufficio;
  • di uniformare i punteggi delle tabelle riguardanti rispettivamente il personale docente ed educativo, con quelli delle tabelle riguardanti il personale ATA allo scopo di “semplificare” e snellire tutto il contratto. Oggi questi punteggi, ancorché riferiti alla stessa tipologia di titolo da valutare, sono diversi senza che però, anche a parere unanime del tavolo, vi sia una ragione fondata. Era, ed è, certamente possibile procedere ad una omogeneizzazione senza modificare affatto, tra l’altro, le situazioni esistenti e neanche quelle situazioni ormai consolidate nelle graduatorie interne dei singoli istituti;
  • di stabilire una valutazione del servizio prestato dai lavoratori per almeno 180 gg (e dunque nella sostanza un anno intero) allo stesso modo, sia se prestato a tempo indeterminato che a tempo determinato, come anche di valutarlo allo stesso modo a prescindere dal grado di scuola in cui è stato prestato. In via subordinata, si potrebbe quanto meno valutare allo stesso modo un precedente servizio a tempo indeterminato prestato nell’ambito della scuola del primo ciclo da un lato (infanzia e primaria) e della scuola secondaria dall’altro (primo grado e secondo grado) a favore di una maggiore omogeneità, equità ed anche verso una maggiore semplificazione. La gerarchia attualmente esistente tra i 4 diversi ruoli è un retaggio che risale ormai al secolo passato, una gerarchia palesemente immotivata se si considera che l’obiettivo della mobilità territoriale, a differenza della mobilità professionale, dovrebbe essere quello di consentire il riavvicinamento alla propria residenza e/o famiglia e non certo quello di “cambiare tipologia di lavoro” né, tanto meno, quello di valorizzare in modo surrettizio e finto il personale.

A conclusione della trattativa la FLC Cgil prende atto che, rispetto all’esigenza posta, da discutere e affrontare certamente con la dovuta prudenza e gradualità, pur registrando nel merito diversi elementi di condivisione, nei fatti al tavolo è prevalsa, anche da parte dell’amministrazione, la tesi che è meglio “lasciare ancora le cose come stanno”! Nel sottoscrivere il contratto la FLC Cgil intende rendere noto che continuerà comunque ad insistere, anche nei prossimi anni, per condividere questa esigenza e pervenire ad alcune modifiche ed innovazioni alle tabelle di valutazione.

A breve pubblicheremo il testo dell’ordinanza ministeriale, gli allegati ed un Vademecum riepilogativo di tutta la normativa.

Fonte: FLC-CGIL Scuola

22:41 – 02/10/09 – Modalità di applicazione del D.M. nº 82 del 29 Settembre 2009

DECRETO LEGGE N. 134 DEL 25/9/09 – D.M. n° 82 DEL 29 SETTEMBRE 2009

Precedenza assoluta nell'assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole

PERSONALE DESTINATARIO

DOCENTI inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (1ª fascia d'istituto)
ATA inseriti nella Graduatoria “24 mesi” o 2ª fascia (1ª e 2ª fascia d'istituto)

A domanda sono inseriti negli elenchi “prioritari” per il conferimento da parte dei dirigenti scolastici delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive scuole, con precedenza assoluta rispetto ai supplenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Tale precedenza opera dopo aver utilizzato tutto il personale di ruolo a disposizione.

La priorità è riconosciuta anche per completare l'orario nella medesima provincia in cui sia stato stipulato un contratto con orario inferiore a quello di cattedra, sia che si tratti della provincia di appartenenza, che di una delle province “opzionali” aggiuntive (iscrizioni in coda in altre province). In quest?ultimo caso è condizione indispensabile l'inserimento dell'interessato anche nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia opzionale.

Nel caso in cui l'interessato non sia incluso anche nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia opzionale, ai fini del completamento d'orario la sua posizione rimane subordinata a quella degli altri beneficiari della precedenza.

VALUTAZIONE SERVIZIO

I docenti hanno diritto alla valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento per il quale l'interessato ha prestato utilmente servizio nell'a.s. 2008-2009.

Il personale A.T.A ha diritto all'attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell'anno scolastico 2008/2009, in occasione dell' aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l'inserimento in esse.

REQUISITI DEI BENEFICIARI

DOCENTI: essere inseriti a pieno titolo per il 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.
A.T.A.: essere inseriti a pieno titolo nell'anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti o ad esaurimento (1ª e 2ª fascia).

Il personale di cui sopra deve, inoltre :

– aver conseguito, nell'a.s. 2008/2009, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per le classi di concorso o profili professionali relativi alle graduatorie succitate, a prescindere dall'inserimento nelle stesse nel medesimo anno scolastico;

– essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l'anno scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie di insegnamento o profili per carenza di disponibilità o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di posti interi.

Il personale di cui sopra ha titolo a beneficiare delle disposizioni di cui trattasi ancorché nell'anno scolastico in corso abbia rinunciato:

– ad un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi (personale docente ed A.T.A);

– ad un contratto, anche ad orario intero, che abbia maturato nelle province opzionali (docenti).

ESCLUSI

– Il personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2009.

– Il personale che, nell'anno scolastico in corso, abbia rinunciato o rinunci ad una supplenza conferita per l'intero orario nell'ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo o di istituto.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata entro il termine perentorio del 9 ottobre 2009 alla scuola di servizio dell'anno scolastico 2008/2009.
La scuola provvede all'immediato inoltro delle domande all'USP che ha gestito la graduatoria ad esaurimento per i docenti; oppure la graduatoria permanente o ad esaurimento per il personale ATA, ovvero l'USP nella cui graduatoria di istituto l'interessato è inserito per l'a.s. 2009/2010.

Qualora il personale abbia stipulato, nell'anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, deve necessariamente scegliere la provincia in cui ha stipulato il relativo contratto, ai fini del completamento d'orario.

La domanda, preferibilmente consegnata a mano, può essere inviata con raccomandata a/r; in tal caso fa fede la data di ricezione dell'ufficio postale. Si consiglia, per chi utilizza l'invio a mezzo posta, anticipare l'acquisizione della domanda trasmettendola anche all'indirizzo e-mail della scuola.

Nella domanda gli interessati devono indicare i distretti della provincia in cui intendono essere utilizzati, secondo i seguenti criteri:

– almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5;
– almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10;
– almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16;
– almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti superiore a 16 (Milano).

Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell'infanzia e primaria, può essere indicato un solo distretto nell'ambito di quelli prescelti. Tale indicazione non è obbligatoria.

I Dirigenti Scolastici, qualora abbiano esaurito l'elenco dei docenti che hanno sottoscritto tale opzione, devono utilizzare le graduatorie di circolo per conferire supplenze su tale tipologia di posto.

ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA E DEGLI USP

La scuola che riceve la domanda, ai fini dell'inoltro all'USP, dopo aver convalidato la dichiarazione in calce alla medesima, circa il rapporto di lavoro instaurato nell'a.s. 2008/2009, inserisce a sistema i dati relativi al personale interessato mediante apposita funzione con la quale sono effettuati i controlli in merito al possesso dei requisiti da parte dei richiedenti. La procedura segnala l'eventuale mancanza degli stessi sulla base dei dati presenti a sistema.

Le discordanze rispetto alle dichiarazioni rese nel modello di domanda sono valutate dall'USP cui è indirizzata la domanda. Effettuate le verifiche rispetto alle posizioni non convalidate dal sistema, l'USP pubblica l'eventuale elenco dei non ammessi a fruire del beneficio.

Gli elenchi “prioritari” producono effetto a partire dalla data della loro diffusione.

Fino a tale data hanno piena efficacia le graduatorie di circolo e di istituto e, pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati in base ad esse.

23:42 – 30/09/09 – Contratti di Disponibilità, Pubblicato il Decreto.

Contratti di disponibilità
Contratti di disponibilità

Scadenza domande il 9 ottobre 2009

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 82 del 29 settembre 2009 con il quale il Ministro Gelmini istituisce le cosiddette “graduatorie prioritarie” per i lavoratori precari licenziati a seguito dei tagli.

Come avevamo denunciato il provvedimento risulta parziale, iniquo e non aggiunge alcuna risorsa né posti: definisce semplicemente una priorità nel conferimento delle supplenze temporanee ai precari licenziati.

I requisiti richiesti per poter presentare la domanda per tali graduatorie sono di due tipi:

1) Occorre essere inclusi a pieno titolo

per il personale docente: nelle graduatorie ad esaurimento

per il personale ATA: nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o nelle graduatorie/elenchi ad esaurimento (DM 75/01 o DM 35/04).

2) Aver ottenuto nel 2008/09 un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche (31/08 o 30/06) (per un insegnamento tipo di posto/profilo) per il quale si è inclusi a pieno titolo nelle graduatorie di cui al punto 1) e non averlo ottenuto quest’anno.

* Rientrano tra i destinatari anche coloro che hanno accettato un posto ad orario ridotto, ai fini del completamento (naturalmente la domanda andrà presentata nella stessa provincia).

* Sono esclusi dalla procedura coloro che abbiano rinunciato ad un posto intero (annuale o fino al termine delle attività didattiche), nella provincia di effettiva inclusione o dalle graduatorie d’istituto.

* Non è motivo di esclusione aver rinunciato ad uno spezzone orario in assenza di posti interi o aver rinunciato, anche ad un posto intero, in una delle province aggiuntive.

Scadenza delle domande

Le domande vanno indirizzate all’ufficio scolastico provinciale prescelto, per il tramite della scuola di servizio del 2008/2009 (che certificherà la sussistenza della nomina lo scorso anno). La domanda deve essere presentata entro il 9 ottobre 2009, a mano o con raccomandata A/R: fa fede il timbro postale.

La provincia alla quale indirizzare la domanda può essere:

* Per il personale ATA quella di attuale inclusione nelle graduatorie permanenti (24 mesi) o nelle graduatorie/elenchi ad esaurimento (DM 75/01 o DM 35/04).

* Per il personale docente si può scegliere tra la provincia di inclusione effettiva nelle graduatorie ad esaurimento e quella in cui si è inclusi nelle graduatorie d’istituto. Nel caso che si sia accettato uno spezzone in una delle province aggiuntive si deve presentare la domanda nella stessa ai fini del completamento (che può avvenire solo nella provincia di servizio).

Nella nota di accompagnamento al Decreto viene definitivamente chiarito che fino alla pubblicazione di queste graduatorie prioritarie, per le supplenze brevi si utilizzano regolarmente le graduatorie d’istituto (con contratti fino a scadenza) e che le stesse vanno utilizzate anche per tutte le nomine su posti vacanti e/o disponibili per i quali non vi siano più aspiranti nelle graduatorie provinciali (il decreto prevede la priorità solo sulle supplenze per sostituzione di colleghi assenti).

Roma, 30 settembre 2009

Allegati: