12:09 – 05/12/10 – Sanzioni Disciplinari: Quando una Circolare non Basta…

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Dipartimento per l'istruzione.
Ufficio IV.

Roma, 8 novembre 2010.

Vedi tutti i riferimenti normativi: Sanzioni DisciplinariNormaScuola.
Codice Disciplinare (Normativa Dirigenti Scolastici)NormaScuola.

Oggetto: Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Trasmissione circolare.

Si trasmette, in allegato, la circolare n. 88, prot. n. 3308 dell'8 novembre 2010, contenente le “Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.
Com'è noto alle SS.LL. il predetto decreto legislativo (pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.), recante le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2009), è in vigore dal 15 novembre 2009.
Fra le molteplici innovazioni introdotte dall'intervento riformatore, assume rilevante importanza per questo Ministero la normativa sulla responsabilità disciplinare che, diversamente dal passato, si applica ora a tutte le categorie di pubblici dipendenti, comprese quelle con qualifica dirigenziale, senza distinzioni o eccezioni riferite a singoli comparti di appartenenza.
Tale normativa configura, pertanto, un sistema sanzionatorio uniforme ed omogeneo, nel quale non assumono più rilevanza i profili di specialità che prima valevano con riguardo a singole tipologie di lavoro pubblico, come si dirà più diffusamente nel documento allegato illustrando i riflessi della nuova disciplina in particolare sul personale docente.
Tenuto conto della complessità e delicatezza della materia, si è pertanto ritenuto opportuno tracciare, innanzitutto, un quadro di sintesi delle novità legislative di maggiore impatto per il settore della scuola e poi, in relazione agli aspetti che più rilevano, fornire a codesti Uffici specifiche indicazioni volte ad assicurare, nella fase applicativa, sia l'uniformità di azione, sia un più agevole svolgimento dei connessi adempimenti.
A tale riguardo, per il supporto giuridico agli organi disciplinari competenti (direttori generali degli USR, dirigenti scolastici e Uffici per i procedimenti disciplinari), si è ritenuto opportuno costituire presso questo Dipartimento un apposito nucleo di assistenza coordinato dal dott. Fabrizio Manca, dirigente dell'Ufficio IV -“Affari giuridici”.
Il suddetto nucleo, che si avvale della collaborazione delle competenti strutture della Direzione generale per il personale scolastico, svolgerà attività di consulenza, rilevazione e analisi dei dati inerenti la gestione del procedimento disciplinare e del relativo contenzioso.
La formulazione di quesiti, richieste di chiarimenti o dubbi interpretativi in merito alle indicazioni applicative delle nuove norme disciplinari dovrà pervenire al predetto nucleo esclusivamente tramite e-mail, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: procedimentidisciplinari.scuola@istruzione.it.
Le SS.LL. provvederanno a dare massima diffusione alla circolare in questione negli ambiti territoriali di rispettiva competenza assicurando una puntuale informativa agli organi disciplinari competenti (dirigenti scolastici e Uffici per i procedimenti disciplinari), nonché a tutto il personale scolastico e dell'Amministrazione interessato.
Riguardo, in particolare, all'informativa da rivolgere ai docenti e al personale ATA, le SS.LL. richiameranno l'attenzione dei dirigenti scolastici affinché in ciascuna sede di servizio siano organizzati momenti di comune riflessione sui contenuti della circolare di cui trattasi.
Le SS.LL. medesime avranno altresì cura di controllare che la gestione dei procedimenti disciplinari avvenga nel rispetto delle indicazioni applicative fornite, segnalando al predetto nucleo di assistenza eventuali disfunzioni od anomalie.
Data la rilevanza generale che riveste la circolare di cui trattasi, la medesima è pubblicata anche sul sito Internet di questo Ministero (www.istruzione.it).

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Giuseppe COSENTINO

Allegati: Circolare n. 88 dell'8 novembre 2010 Scarica.
Vedi tutti i riferimenti normativi: Sanzioni DisciplinariNormaScuola.
Codice Disciplinare (Normativa Dirigenti Scolastici)NormaScuola.

17:37 – 21/12/09 – Sanzioni Disciplinari per i Dipendenti Pubblici: le Nuove Regole.

Sanzioni disciplinari dipendenti pubblici: le nuove regole
Sanzioni disciplinari dipendenti pubblici: le nuove regole
55. Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative.

1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’articolo 5-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l’articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito…[….]

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