Alla faccia dei lavoratori della scuola pubblica e della parità di trattamento economico (Quando Tremonti fa rima con Vaticano)…
A proposito di: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Nota prot. 0100132 del 25.11.10 (Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato della scuola secondaria di primo grado – Trattamento economico)..
Il MEF, con il protocollo in entrata n° 90856 del 27 Ottobre 2010, nel rivolgersi all'Ispettorato Generale di Finanza e al Dipartimento A.G.P.S – D.C.S.I.I., scrive:
“Sono pervenuti allo scrivente Ufficio richieste di chiarimenti da parte di numerose Ragionerie territoriali dello Stato in merito al trattamento economico da attribuire agli insegnanti di religione cattolica nominati nella scuola di istruzione secondaria di primo grado, alla luce dell’istituzione dei ruoli regionali di tale personale docente, previsti dalla legge 18 Luglio 2003, n° 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.”
Le Ragionerie territoriali dello Stato….[omissis] hanno formulato osservazioni sui decreti di attribuzione del trattamento economico ai docenti di religione dell'istruzione secondaria di primo grado inviati dagli Uffici scolastici regionali posto che ai medesimi non possa essere riconosciuto il trattamento economico previsto per i docenti della scuola secondaria di secondo grado in quanto ciò comporterebbe una disparità di trattamento con gli altri docenti che godono di un trattamento economico diversificato a seconda che l'insegnamento sia svolto nella scuola secondaria di primo o secondo grado.
IL MEF, con il protocollo in uscita n° 0100132 risponde alle Ragionerie territoriali dello Stato “LORO SEDI“:
“Come si evidenzia nel parere allegato, la normativa vigente in materia non opera alcuna distinzione tra il trattamento economico dei docenti di religione nella scuola secondaria di primo grado e quelli della scuola secondaria di secondo grado”
Tutto ciò nonostante il Consiglio di Stato, nell'Adunanza della sezione Seconda del 25 Maggio 2005 – su quesito posto dal MIUR – abbia sostanzialmente ritenuto applicabile agli IRC le sole disposizioni dell'art. 485 del T.U. della scuola (D.Lgs. n° 297/1994) richiamato dalla legge n° 186/2003 – uniformando così tali inquadramenti alla disciplina di immissione in ruolo di tutti gli altri docenti ed evitando disparità di trattamento…
Per leggere tutta la sequenza ufficiale e le palesi contraddizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Scarica il Documento ufficiale del M.E.F. .(Non hanno nemmeno il pudore di nasconderlo…)